Per l’attribuzione dell’indennità provinciale si considera:
l’anzianità di servizio per le fasce 0-2 anni, 3-8 anni e 9-14 anni;
la posizione stipendiale in godimento al 1º aprile 1998, per le fasce 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e da 35 anni.
L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità da 3 a 8 anni e da 9 a 14 anni è attribuita a domanda ed è subordinata alla valutazione positiva del dirigente scolastico, formulata per iscritto, previo colloquio con il docente interessato.
L'importo annuo lordo è pagato in 10 mensilità, da settembre a giugno.

Con decorrenza dal primo gennaio 2025 l’indennità provinciale di cui all’articolo 17 del Testo Unico del 23 aprile 2003, corrispondente alle fasce di anzianità di servizio provinciale da 9 a 14 e da 15 a 20 anni, è aumentata dei seguenti importi annui lordi:
- 323,00 euro per l’inquadramento statale 15-20 anni;
- 626,00 euro per l’inquadramento statale 21-27 anni;
- 814,00 euro per l’inquadramento statale 28-34 anni;
- 1.002,00 euro per l’inquadramento statale dai 35 anni;
