Aspettativa, Permessi, Congedi

Aspettativa, Permessi, Congedi

Pagine

Dopo il 30 aprile, il/la docente che rientra in servizio dopo un’assenza ininterrotta di almeno 150 giorni (90 giorni per le classi terminali di ciclo) non subentra nelle “proprie” classi, ma rimane a disposizione della scuola. Per continuità didattica le classi rimangono affidate al supplente che ha svolto servizio sino a quel momento. Il titolare che rientra potrebbe comunque essere chiamato a svolgere il proprio servizio interamente in altre classi, per far fronte a eventuali altre assenze.

 Di norma le aspettative garantiscono il mantenimento del posto, ma non prevedono retribuzione e non valgono ai fini della progressione di carriera. I permessi valgono invece normalmente a pieno titolo come servizio. Tra gli altri, sono previsti permessi e aspettative per attività sindacali, per l’esercizio del mandato politico o nel caso in cui il coniuge si trovi all’estero.

Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi
Permessi di durata non superiore a cinque ore per giornata lavorativa. Limite massimo per anno scolastico 36 ore.  Il periodo è da recuperare in accordo con il/la dirigente scolastico/a, a tal fine un’ora di insegnamento vale 1,9 ore di attività funzionali all'insegnamento. Il permesso per visite mediche o per terapie riabilitative non è soggetto, di norma, a recupero.

Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio
Personale a tempo indeterminato: non più di due anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio.
Personale a tempo determinato: fino ad un massimo di trenta giorni per anno scolastico.

L’aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza

Attenzione: l’aspettativa non può essere interrotta per sopravvenuta malattia

Si può chiedere un anno scolastico di aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa, professionale o imprenditoriale o per superare un periodo di prova, in deroga alle norme sull’incompatibilità tra impiego pubblico e altre attività.

Dottorato di ricerca
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio. In assenza di borsa di studio si conserva il trattamento economico in godimento, senza l’indennità provinciale. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dipendente dovrà ritornare all’Amministrazione gli importi riscossi, qualora si licenziasse dalla scuola nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca.
I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto a fruire del congedo, che non è retribuito, ma vale come servizio per il punteggio per le graduatorie.

Il diritto al congedo è limitato ad un solo dottorato, ma altri congedi possono essere usufruiti da chi abbia contratti e assegni di ricerca (vedi sotto).

Il congedo è estendibile ai corsi di dottorato di ricerca frequentati all'estero, ma è subordinato al preventivo riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero. Il procedimento va attivato con apposita domanda, rivolta a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma

L’istanza deve essere corredata dall’attestato di iscrizione dell’Università, dalla dichiarazione del Consolato italiano, che attesta che l’Università è competente a rilasciare titoli di studio validi, nonché dai riferimenti sulla durata del percorso di studio.

Aspettativa per assegno di ricerca

Il pubblico dipendente che ottenga un assegno di ricerca è collocato per legge in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’assegno di ricerca (art. 22, legge n. 240 del 30.12.2010).

Secondo una nota ministeriale (nota MIUR AOODGPER 4058 del 12.5.2011) i periodi di servizio prestati come titolare di assegno universitario sono equiparabili a quelli per dottorato di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, del trattamento di previdenza e quiescenza.

Nella prassi della scuola altoatesina tale aspettativa è stata fruita anche per incarichi di ricerca all’estero, purché la posizione estera figuri nella “Tabella ministeriale di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere” come equivalente a quella degli assegnisti di ricerca italiani.

L’art. 2 dell’allegato 4 al testo unico dei contratti elenca i casi in cui il personale ha diritto a un congedo straordinario retribuito, precisandone la durata, caso per caso.

  1. per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
  2. per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell’arco di un anno scolastico tale congedo non può superare venti giorni;
  3. per donazione di sangue, il giorno del prelievo
  4. per cure, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i/le dipendenti civili statali;
  5. per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale;
  6. per altri gravi motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dall’articolo 13 del presente allegato, fino a cinque giorni per anno scolastico;
  7. per l’attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone in situazione di handicap si applica la vigente normativa statale. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario, né della 13a mensilità. La commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla gravità dell’handicap del personale, indica contestualmente il beneficio spettante, compreso l’eventuale cumulo;
  8. per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri, calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento;
  9. per l’esercizio di doveri civici: si applicano le vigenti disposizioni di legge.

 

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

Notizie

30.04.2024

La circolare 22/2024 della Direzione istruzione e formazione tedesca comunica che è stato fissato a martedì 14 maggio 2024 
il termine per presentare alla... Leggi di più...

03.02.2024

Ci risulta che alcune dirigenze e segreterie scolastiche dell'Alto Adige continuano a seguire la persistente quanto infondata leggenda metropolitana secondo la quale un insegnante non potrebbe chiedere permessi da una a cinque ore in un giorno per visite mediche o altre esigenze personali se i... Leggi di più...

25.05.2023
L'Intendenza scolastica italiana comunica che il personale a tempo indeterminato può richiedere entro il 9 giugno 2023

-tempo parziale
-ritorno al tempo pieno
-anno sabbatico

alla scuola di servizio al 01.09.2023 o in mancanza alla scuola di attuale servizio.

Le... Leggi di più...

22.09.2022

Domenica 25 settembre 2022 si terranno le elezioni del Senato e della Camera dei deputati (nonché dell'Assemblea Regionale siciliana).
I seggi saranno aperti solo di domenica, dalle 7.00 alle 23.00.

Diritti delle persone impegnate nei seggi (presidenti, scrutatori/scrutatrici,... Leggi di più...

14.05.2021

La Direzione istruzione e formazione tedesca comunica che le istanze per le tipologie di assenza sottoelencate possono essere proposte alla Dirigenza della scuola di servizio entro venerdì 21 maggio 2021:

- Anno sabbatico in caso di tempo parziale biennale e in caso di articolazione... Leggi di più...

26.03.2021
La Direzione Istruzione e Formazione tedesca informa sui congedi e le misure previste per i genitori dal decreto-legge 30/2021, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Attendiamo analoghe comunicazioni da parte delle altre Direzioni.   A. Didattica a distanza/Smart working per... Leggi di più...
12.11.2020

La Direzione Formazione e Istruzione italiana comunica che l’art.21 bis Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede che un genitore possa usufruire della possibilità di prestazione di lavoro agile durante il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di 16 anni... Leggi di più...