Congedi straordinari retribuiti

Congedi straordinari retribuiti

L’art. 2 dell’allegato 4 al testo unico dei contratti elenca i casi in cui il personale ha diritto a un congedo straordinario retribuito, precisandone la durata, caso per caso.

  1. per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
  2. per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell’arco di un anno scolastico tale congedo non può superare venti giorni;
  3. per donazione di sangue, il giorno del prelievo
  4. per cure, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i/le dipendenti civili statali;
  5. per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale;
  6. per altri gravi motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dall’articolo 13 del presente allegato, fino a cinque giorni per anno scolastico;
  7. per l’attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone in situazione di handicap si applica la vigente normativa statale. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario, né della 13a mensilità. La commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla gravità dell’handicap del personale, indica contestualmente il beneficio spettante, compreso l’eventuale cumulo;
  8. per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri, calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento;
  9. per l’esercizio di doveri civici: si applicano le vigenti disposizioni di legge.

 

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.