Maternità, Paternità, Congedo parentale

Maternità, Paternità, Congedo parentale

Dato che ci sono varie possibilità di fruizioni di congedi vi consigliamo di fissare un appuntamento per trovare la soluzione migliore per le Vostre esigenze.

 

Pagine

Dall’ 11 settembre 2017 valgono le nuove disposizioni per l'astensione dal lavoro anticipata per gravi complicazioni durante la gravidanza.
Non è più necessaria la notifica all’ispettorato del lavoro. Valgono le seguenti nuove disposizioni:

  1. In caso di ginecologo dell’Azienda Sanitaria, lo stesso emetterà dopo la visita, sia il certificato medico di gravidanza a rischio, che la richiesta di astensione anticipata, che invierà direttamente alla Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano.
  2. Nel caso di un certificato rilasciato da un ginecologo libero professionista, alla lavoratrice sarà richiesto anche il certificato di un ginecologo pubblico. Per ottenerlo la lavoratrice deve contattare la Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano.
    Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano
    Via Lorenz Böhler, 5 - 39100 BOLZANO
    e-mail: dirmed.bz@sabes.it
    telefono 0471 908206 -908504
    dal lunedì al venerdì: dalle 09:00 alle 12:00/dalle 14:00 alle 16:00

    Vedi foglio informativo in documenti sotto.

Di regola l'interdizione dal lavoro dura 5 mesi:
• 2 mesi prima del parto, 3 mesi dopo, se non ci sono rischi per la salute si può optare per 1 mese prima e 4 dopo. (vedi circolari ministeriali sulla flessibilità)
• retribuzione fissa e continuativa al 100%, al 90% al di fuori del rapporto di lavoro
Con la legge n.145 (legge di bilancio 2019) del 30 dicembre 2018 è stato aggiunto il comma 1.1 all’art. 16 del Decreto legislativo n.151/2001. Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 1.01.2019 e prevede quanto segue:
„In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Premesso questo, l’utilizzo del periodo di maternità di cinque mesi dalla presunta data di nascita può essere concesso dal dirigente scolastico se l'insegnante presenta domanda e allega un certificato del medico specialista dell’Azienda sanitaria locale o di uno specialista convenzionato.
Il certificato medico deve dichiarare esplicitamente che il rinvio dell’astensione obbligatoria dal lavoro al giorno precedente al parto, in conformità con il c. 1.1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, non mette in pericolo la salute della madre e del bambino, se quest'ultima è in servizio fino a un giorno prima la presunta data di nascita del bambino.

Le insegnanti che sono esposte a rischi specifici, alla richiesta del congedo di maternità dalla data prevista di nascita o fino a un mese prima della data presunta, devono allegare un ulteriore certificato del medico competente in medicina del lavoro . La valutazione dei possibili rischi sul posto di lavoro per l'insegnante è responsabilità del dirigente scolastico. Si fa notare che in linea di principio per il personale docente delle scuole pubbliche secondo il decreto legislativo n. 81/2008 le visite di medicina del lavoro non sono obbligatorie.

Nel settore pubblico il periodo di paternità obbligatoria di 10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo è stato introdotto dall' art. 27 bis del d.lgs. 15/2001, introdotto dall’art. 2 comma 1 lettera c) del d-lgs. 105/2022.
L’aspettativa di paternità non è divisibile in ore, ma può essere goduta in una o più soluzioni nel periodo compreso tra i due mesi prima del parto presunto e cinque mesi dopo la nascita, anche in caso di morte del bambino. L’aspettativa di paternità può essere richiesta contemporaneamente alla maternità obbligatoria e spetta anche in caso di adozione o affidamento.
È cumulabile con la paternità “alternativa” (assenza obbligatoria del padre goduta in alternativa alla maternità), ed è equparata alla maternità ai fini giuridici ed economici e dal punto di vista assistenziale e previdenziale (trattamento al 100%, versamento pieno dei contributi pensionistici ed assistenziali).
Sono necessari cinque giorni di preavviso; la richiesta scritta si presenta al(la) Dirigente della scuola di servizio.

  • Chi ha diritto:  la madre o il  padre nel primo anno di vita del/la bambino/a
  • 1 ora al giorno retribuita al 100% se l'orario di lavoro non supera le 6 ore - con un orario di lavoro superiore a 6 ore sono 2 ore di riposo giornaliero 

Dopo il 30 aprile, il/la docente che rientra in servizio dopo un’assenza ininterrotta di almeno 150 giorni (90 giorni per le classi terminali di ciclo) non subentra nelle “proprie” classi, ma rimane a disposizione della scuola. Per continuità didattica le classi rimangono affidate al supplente che ha svolto servizio sino a quel momento. Il titolare che rientra potrebbe comunque essere chiamato a svolgere il proprio servizio interamente in altre classi, per far fronte a eventuali altre assenze.

Il congedo parentale può essere usufruito da entrambi i genitori entro il dodicesimo anno di vita di ciascun figlio. • 3 mesi per la madre dopo la fine del congedo di maternità; 3 mesi per il padre dopo la nascita; ulteriori 5 mesi per la madre o il padre; • complessivamente non più di 11 mesi; • complessivamente non più di 11 mesi per il padre o la madre, qualora vi sia un solo genitore; • retribuzione 30% per 8 mesi, 20% nei successivi 3 - ma limitatamente all'12 anno del figlio. Qualora vi sia un solo genitore 30% per 11 mesi. • non più di 6 soluzioni.

Il congedo comprende anche i giorni festivi e non lavorativi, a meno che i diversi periodi non siano intervallati da effettivo ritorno al lavoro. Ad esempio: la sospensione natalizia delle lezioni non è computata nel congedo parentale solo se c’è una ripresa effettiva del servizio, ad esempio il 23 dicembre o il 7 gennaio. • Il congedo può essere interrotto nel caso in cui il genitore si ammali per almeno otto giorni. Il congedo è un diritto non sottoposto all’autorizzazione del Dirigente, non va “richiesto”, ma comunicato con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità (ad esempio la supplente neo assunta).

 

 

• senza assegni, entro il dodicesimo anno di vita del bambino
• durata massima due anni, non più di due soluzioni
• una delle soluzioni deve comprendere almeno un intero anno scolastico o comunque la rimanente parte dell’anno scolastico fino al 31 agosto
• preavviso 30 giorni
• interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità o in caso di gravi imprevedibili motivi
• non è utile ai fini della progressione economica, ma la Provincia paga i contributi pensionistici
• si può optare per un part-time non inferiore al 50%, i contributi pensionistici sono pagati al 100%, la parte residua è a carico dell’amministrazione
• Il congedo parentale e l’aspettativa per prole non possono superare complessivamente 31 mesi

In alternativa al congedo parentale e all’aspettativa per prole, un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi
• 24 mesi, in un’unica soluzione, con facoltà di terminare il 31 agosto dell’anno scolastico successivo
• immediatamente dopo il congedo di maternità o paternità
• 30 giorni di preavviso
• Può essere interrotto in caso di maternità, di gravi motivi o, durante i primi otto mesi, in caso di malattia di almeno otto giorni
• 30% della retribuzione
• ai fini della progressione economica è utile nella misura intera per un figlio e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio. Non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

In caso di malattia certificata del figlio/a, fino al dodicesimo anno di vita, spetta ai genitori un congedo straordinario retribuito per complessivi 60 giorni lavorativi. Cinque giorni possono essere fruiti in ore.
In caso di grave malattia del/la figlio/a e, i genitori possono fruire contemporaneamente del congedo, nel rispetto del contingente complessivo.
La malattia del/la bambino/a che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.

Notizie

16.09.2022

È ora in vigore anche nel settore pubblico il periodo di paternità obbligatoria di 10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo (art. 27 bis del d.lgs. 15/2001, introdotto dall’art. 2 comma 1 lettera c) del d-lgs. 105/2022).
L’aspettativa di paternità non è divisibile in ore, ma può... Leggi di più...

10.02.2022

L’intendenza scolastica ladina comunica che entro il 5 marzo 2022 andranno presentate ai dirigenti scolastici competenti le domande per:

rapporto di lavoro a tempo parziale, variazione delle ore del rapporto di lavoro a tempo parziale, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale... Leggi di più...
26.10.2021

L’art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha reintrodotto fino al 31 dicembre 2021 il congedo parentale speciale per Coronavirus.
Tale diritto spetta ad uno solo dei genitori di figli fino ai 16 anni,

- che frequentino una scuola o un centro diurno di carattere... Leggi di più...

21.12.2020

La Direzione Istruzione e Formazione tedesca comunica le novità conseguenti alla classificazione della Provincia di Bolzano in zona arancione per quanto riguarda le norme su gravidanza e sicurezza sul lavoro. Per il comunicato vedi... Leggi di più...

24.07.2020

Si comunica che il periodo di fruizione del congedo parentale straordinario è stato stato prorogato di un mese, quindi fino al 31 agosto 2020. Il congedo straordinario può essere richiesto dal 05 marzo fino al 31 agosto 2020 da genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, il limite... Leggi di più...

22.06.2020

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno, nonchŽè le domande per il lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico, vanno presentate al Dirigente scolastico... Leggi di più...

25.05.2020

La comunicazione del 25 maggio 2020 informa sulle seguenti novità riguardanti il congedo parentale straordinario. Il congedo parentale straordinario può essere usufruito da genitori con figli che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno d'età dal 05 marzo fino al 31 luglio. Il congedo... Leggi di più...

16.04.2020

 Finalmente le Intendenze hanno emanato la circolare con i modelli di domanda per i congedi parentali straordinari previsti dal decreto legge 18/2020 in relazione all’emergenza Covid-19.
In base al decreto, i genitori di figli che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età, in... Leggi di più...

28.08.2017

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi della Provincia contro la sentenza della corte d'appello n. 38 del 13 ottobre 2010. Si conferma in via definitiva che le riduzioni stipendiali operate dalla Provincia erano illegittime, ma una  circolare delle intendenze  introduce nuovi elementi di... Leggi di più...

17.11.2016

Siglato il Contratto collettivo provinciale: l’indennità provinciale aumenterà di 104 euro lordi mensili, i congedi parentali e per la malattia dei figli saranno fruibili fino al dodicesimo anno di vita del figlio.

In data 16/11/2016 è stata posta la prima sigla al contratto collettivo... Leggi di più...