Organi collegiali

Organi collegiali

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Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è istituito il comitato degli studenti. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe. Il comitato degli studenti può istituire sottogruppi per le singole sedi o sezioni staccate. Il comitato degli studenti formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica. Il comitato degli studenti elabora il proprio programma annuale e lo sottopone al consiglio di istituto per la relativa approvazione. Elegge nel suo seno il presidente e il rappresentante della scuola nel comitato provinciale degli studenti. Esso concorre all'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e il rappresentante nel comitato provinciale degli studenti, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato degli studenti.

  • In ciascuna istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori. Il comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.
  • Il comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni staccate, gradi o tipi di scuola.
  • Il comitato dei genitori formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica. Formula proposte in merito alla collaborazione scuola-genitori e all'aggiornamento dei genitori e ha la facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di circolo o di istituto; il comitato elabora inoltre il proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in merito e provvede al finanziamento.
  • Elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori e concorre nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto.
  • I rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, nonché il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato dei genitori; essi decadono da tali organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola.
  • Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. I rappresentanti dei genitori e degli studenti di una classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nello stesso grado di scuola. Il consiglio di classe delle classi a funzionamento serale è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico o dal suo vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.
  • Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica nonché di iniziative assistenziali, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. In occasione della presentazione e discussione del progetto educativo della scuola, per la programmazione e preparazione di progetti particolari per la classe e nei casi previsti dall'ordinamento del circolo o dell'istituto, alle sedute del consiglio di classe sono invitati tutti i genitori. Nella scuola secondaria di secondo grado sono altresì invitati tutti gli studenti.
  • Con la sola presenza dei docenti e del dirigente scolastico o del suo vicario ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, i collaboratori e le collaboratrici di alunni in situazione di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni. Per la valutazione degli alunni prevale in caso di parità il voto del presidente.
  • I consigli di classe di classi parallele o di sezione, dello stesso plesso o della sede o sezione staccata, possono essere convocati in seduta comune.

Il consiglio di circolo o di istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o preside ed il capo dei servizi di segreteria, il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale amministrativo della scuola.

Con delibera del consiglio di circolo o di istituto possono essere cooptati fino ad un massimo di due membri esterni con particolari competenze tecnico-professionali o in grado di favorire i contatti tra la scuola ed il mondo del lavoro.

Il Presidente del consiglio di circolo o di istituto viene eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Nelle scuole in lingua italiana e nelle scuole in lingua tedesca, fra i sei seggi del personale insegnante un posto è riservato al rappresentante degli insegnanti di seconda lingua.

Nelle scuole secondarie delle località ladine, fra i sei posti previsti per il personale docente, due sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca e due a docenti di materie in lingua italiana; un posto spetta ad un docente di ladino ed il posto rimanente al docente che ha conseguito il maggior numero di voti.

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni, come previsti dal comma 1, sono ridotti a tre e del consiglio fanno parte altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Nel consiglio di istituto di istituzioni scolastiche comprensive di più ordini o tipi di scuola dev'essere garantita una rappresentanza a ciascun ordine o tipo di scuola presente nell'istituzione.

A titolo consultivo partecipano alle sedute del consiglio di circolo o d'istituto i presidenti dei comitati dei genitori e degli studenti ed i rappresentanti della scuola nelle consulte dei genitori e degli studenti. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente e di due genitori. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il direttore didattico o preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituzione scolastica, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è ridotta ad una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante degli studenti.

Alle sedute della giunta esecutiva possono essere invitati anche i membri eventualmente cooptati ai sensi del comma 2.

Il consiglio di circolo o di istituto e la sua giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

Gli studenti minorenni membri del consiglio d'istituto o della sua giunta esecutiva non hanno voto deliberativo in merito al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché all'impiego dei mezzi finanziari.

  • Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal direttore didattico o preside. Fanno altresì parte del collegio gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata.
  • Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di circolo o di istituto, il presidente del comitato dei genitori ed il presidente del comitato degli studenti.
  • Il collegio dei docenti:
    1. nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;
    2. sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica;
    3. delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside;
    4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
    5. provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici;
    6. programma e delibera nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;
    7. elegge i tre docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside sulla base di criteri formulati con regolamento di esecuzione;
    8. valuta, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa del consiglio di classe, sentiti preventivamente gli specialisti che operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti sociopsicopedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i genitori o i rappresentanti legali degli interessati;
    9. esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato degli studenti e prende posizione in merito.
  • I docenti collaboratori di cui al comma 3, lettera g), di norma vengono eletti annualmente. Nei circoli didattici in caso di vacanza del posto del direttore l'elezione si riferisce a tre anni scolastici consecutivi. Uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di sua assenza o impedimento. Il direttore didattico o preside, sentito il collegio dei docenti, può integrare l'area della collaborazione, della quale possono essere chiamati a far parte il segretario scolastico e i responsabili delle articolazioni interne del collegio dei docenti di cui al comma 5. Fanno comunque parte dello staff dei collaboratori i docenti fiduciari dei singoli plessi, rispettivamente delle sezioni staccate.
  • I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.

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