Aspettative, permessi e altri congedi

Aspettative, permessi e altri congedi

 Di norma le aspettative garantiscono il mantenimento del posto, ma non prevedono retribuzione e non valgono ai fini della progressione di carriera. I permessi valgono invece normalmente a pieno titolo come servizio. Tra gli altri, sono previsti permessi e aspettative per attività sindacali, per l’esercizio del mandato politico o nel caso in cui il coniuge si trovi all’estero.

Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi
Permessi di durata non superiore a cinque ore per giornata lavorativa. Limite massimo per anno scolastico 36 ore.  Il periodo è da recuperare in accordo con il/la dirigente scolastico/a, a tal fine un’ora di insegnamento vale 1,9 ore di attività funzionali all'insegnamento. Il permesso per visite mediche o per terapie riabilitative non è soggetto, di norma, a recupero.

Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio
Personale a tempo indeterminato: non più di due anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio.
Personale a tempo determinato: fino ad un massimo di trenta giorni per anno scolastico.

L’aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza

Attenzione: l’aspettativa non può essere interrotta per sopravvenuta malattia

Si può chiedere un anno scolastico di aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa, professionale o imprenditoriale o per superare un periodo di prova, in deroga alle norme sull’incompatibilità tra impiego pubblico e altre attività.

Dottorato di ricerca
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio. In assenza di borsa di studio si conserva il trattamento economico in godimento, senza l’indennità provinciale. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dipendente dovrà ritornare all’Amministrazione gli importi riscossi, qualora si licenziasse dalla scuola nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca.
I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto a fruire del congedo, che non è retribuito, ma vale come servizio per il punteggio per le graduatorie.

Il diritto al congedo è limitato ad un solo dottorato, ma altri congedi possono essere usufruiti da chi abbia contratti e assegni di ricerca (vedi sotto).

Il congedo è estendibile ai corsi di dottorato di ricerca frequentati all'estero, ma è subordinato al preventivo riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero. Il procedimento va attivato con apposita domanda, rivolta a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma

L’istanza deve essere corredata dall’attestato di iscrizione dell’Università, dalla dichiarazione del Consolato italiano, che attesta che l’Università è competente a rilasciare titoli di studio validi, nonché dai riferimenti sulla durata del percorso di studio.

Aspettativa per assegno di ricerca

Il pubblico dipendente che ottenga un assegno di ricerca è collocato per legge in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’assegno di ricerca (art. 22, legge n. 240 del 30.12.2010).

Secondo una nota ministeriale (nota MIUR AOODGPER 4058 del 12.5.2011) i periodi di servizio prestati come titolare di assegno universitario sono equiparabili a quelli per dottorato di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, del trattamento di previdenza e quiescenza.

Nella prassi della scuola altoatesina tale aspettativa è stata fruita anche per incarichi di ricerca all’estero, purché la posizione estera figuri nella “Tabella ministeriale di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere” come equivalente a quella degli assegnisti di ricerca italiani.