Contratti a tempo determinato

Contratti a tempo determinato

Supplenze: tipologia
Per la copertura dei posti residuati dopo le assunzioni a tempo indeterminato, si provvede con le seguenti tipologie di supplenze:
a) supplenze annuali, con contratto fino al 31 agosto per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, con contratto fino al 30 giugno per la copertura di cattedre e posti e ore d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti con contratto temporalmente limitato alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio, tenendo conto del principio che il docente che abbia completato tutto l’orario settimanale ordinario, ha diritto al pagamento del giorno libero e della domenica.

Individuazione dei docenti
L’individuazione dei docenti destinatari di una supplenza avviene mediante scorrimento delle graduatorie provinciali e, terminato lo scorrimento della graduatoria provinciale, scorrendo la relativa graduatoria d’istituto.
Da graduatorie provinciali
Le operazioni di assunzione dalle graduatorie provinciali sono effettuate dall’Intendenza scolastica, avendo preventivamente pubblicato all’albo e sul sito internet il calendario delle convocazioni. L’elenco delle sedi disponibili viene pubblicato almeno 24 ore prima di ogni convocazione. Chi non si presenta di persona alla convocazione ovvero non abbia provveduto a rilasciare apposita delega a persona di propria fiducia, è considerato rinunciatario. Le operazioni di individuazione da parte dell’Intendente scolastico sono effettuate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.
Da graduatorie di istituto
Gli aspiranti collocati in posizione utile in graduatoria di istituto sono convocati dal dirigente scolastico, mediante idonea comunicazione individuale, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (cellulari, e-mail).
Fuori graduatoria
Esaurito lo scorrimento delle graduatorie, eventualmente anche delle scuole confinanti, i dirigenti scolastici possono affidare l’insegnamento a coloro che abbiano segnalato la propria disponibilità e che in base alla documentazione presentata, come ad esempio il titolo di studio, di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l’insegnamento da conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati. I contratti di durata superiore a tre mesi  con persone prive del titolo di studio valido per l’insegnamento della materia specifica prevedono un periodo di prova e formazione obbligatoria. Le persone interessate non iscritte in alcuna graduatoria possono effettuare la propria "messa a disposizione" in Alto Adige tramite le piattaforme centralizzate per le MAD della scuola in lingua tedesca (https://www.blikk.it/supplenz/de) e della scuola in lingua italiana (https://madlene.it/it).
Rinuncia o abbandono di una supplenza
La rinuncia ad una proposta contrattuale non comporta alcun effetto. La mancata assunzione del servizio o l’abbandono del servizio stesso comportano, invece, la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico che ha conferito la supplenza, e sia da questo accettato. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività Didattiche (30 giugno).

Cumulo di contratti L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l’orario di insegnamento con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) nelle scuole primarie l’incarico può essere completato solamente nei circoli viciniori;
b) nella scuola secondaria il completamento può realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche delle scuole, anche attraverso il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa e che il numero dei docenti componenti il consiglio di classe resti invariato.Il completamento può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre istituzioni scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Supplenze temporanee nei periodi di sospensione delle lezioni
Il contratto di supplenza copre anche i periodi di sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del titolare decorra da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio della sospensione delle lezioni e continui senza interruzione fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni.
Proroga di supplenze temporanee
Il contratto di supplenza temporanea viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza, anche se tale giorno è festivo o libero dall’insegnamento, quando i periodi di assenza del titolare seguano l’uno all’altro, senza soluzione di continuità.
Conferma del supplente temporaneo
Non si procede alla proroga del contratto, ma soltanto alla conferma del supplente, senza nuovo scorrimento delle graduatorie, qualora due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da un rientro in servizio circoscritto a giorni festivi, a giorni liberi dall’insegnamento o a periodi di sospensione delle lezioni. Il nuovo contratto di supplenza decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Proroga estiva dei contratti di supplenza
La retribuzione compete anche per il periodo successivo al termine delle lezioni al personale supplente che abbia prestato ser­vizio nell'anno scola­stico per al­meno sette mesi, sia comunque in servizio alla fine delle lezioni ed abbia anche parte­cipato agli esami finali, ove previsti.
Conferma della sede di servizio dell’anno precedente
Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali e con almeno tre anni di servizio, i contratti di supplenza possono essere prorogati per l’anno scolastico successivo, purché il posto sia ancora disponibile e il docente interessato sia in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire. Il dirigente scolastico può, a determinate condizioni, negare il consenso alla proroga del contratto.