Congedo ordinario (ferie)

Congedo ordinario (ferie)

Nelle scuole con orario di servizio su 5 giorni, i docenti hanno diritto a 30 giorni di ferie all’anno (si maturano 2,5 giorni di ferie al mese). Nelle scuole con orario di servizio su 6 giorni le giornate di ferie sono 36 (si maturano 3 giorni di ferie al mese). In entrambi i casi si ha diritto a 6 settimane di ferie all’anno.

Il congedo deve essere fruito nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Le ferie del personale a tempo parziale sono ridotte proporzionalmente all’orario di lavoro. Il risultato deve essere sempre un periodo di ferie di sei settimane.

 

Ai docenti con supplenze brevi è imposto l’obbligo di consumare le ferie maturate progressivamente durante l’anno nei periodi di sospensione dell’attività didattica, a Natale, carnevale, Pasqua, ecc.

Sono esclusi da questo obbligo i supplenti con contratti che arrivano almeno al temine delle lezioni; questi docenti potranno infatti fruire normalmente delle ferie in estate.

 

Attenzione: Le ferie devono essere programmate, ogni docente deve compilare un apposito modulo. Nei giorni di sospensione delle attività didattiche, i docenti che non sono in ferie rimangono a disposizione, con obbligo di reperibilità. Bisogna svolgere servizio a scuola solo nel caso vi siano attività programmate dal collegio docenti o siano indette riunioni collegiali.