Congedi e permessi assistenza persone con handicap grave

Congedi e permessi assistenza persone con handicap grave

3 giorni di permesso mensile

Retribuzione piena. I tre giorni possono essere frazionati in ore: 12 ore mensili (3 ore settimanali) con un orario di lezione di 20 ore, 13,2 ore mensili (3,3 ore settimanali) con un orario di lezione di 22 ore.Possono godere dei tre giorni di permesso mensile il genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello). I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni: a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti. Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno, fatto salvo il caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria stessa, o in altri casi particolari. Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona. Solo per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente.

Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave e quindi a cumulare più permessi, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Chi usufruisce dei permessi per assistere persona residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello della propria residenza, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

 

Congedi biennali retribuiti
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa. Può essere richiesto anche in modo frazionato; in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo. Si ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative (è compresa l’indennità provinciale). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa per la pensione, ma non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo annuo massimo rivalutato periodicamente (nel 2014 euro 47.351,12). Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno, fatto salvo il caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria stessa.
Hanno diritto al congedo, secondo il seguente ordine di priorità: il coniuge convivente, il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio), uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, altri parenti e affini comunque conviventi, fino al terzo grado. Il beneficio viene attribuito al livello parentale successivo solo nel caso in cui i parenti precedenti siano mancanti o essi stessi affetti da patologie invalidanti. Il requisito della convivenza è rispettato quando sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.