Art. 8 bis Lezioni di durata inferiore ai 60 minuti

Art. 8 bis Lezioni di durata inferiore ai 60 minuti

Per il personale delle scuole secondarie il recupero è regolato dal contratto transitorio del 6/10/2006. Qualora la durata dell’unità didattica sia inferiore a 60 minuti, la differenza non è imputata all’orario dei singoli docenti con un conteggio dei minuti, ma è compensata forfetariamente con le seguenti prestazioni, svolte in base alle necessità della scuola:

  • sorveglianza sugli alunni e le alunne all’ingresso, all’uscita e durante gli intervalli delle lezioni, la sorveglianza durante la mensa e la sorveglianza sugli alunni e le alunne pendolari;
  • accompagnamento degli alunni e delle alunne nelle iniziative extra - e parascolastiche per la parte svolta oltre l’orario giornaliero prestabilito;
  • attività di consulenza educativa individualizzata;
  • attività di documentazione delle competenze degli alunni e delle alunne preordinate anche alla compilazione del portfolio.

Vedi contratto integrativo orario di lavoro. 

Esclusi da questa regolazione sono i docenti di religione e della seconda lingua nelle scuole primarie. Lo svolgimento di queste prestazioni non dà luogo alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario.